Lo statuto

CAPO I

SEDE – SCOPI

ARTICOLO 1

DENOMINAZIONE, SIMBOLO E SEDE LEGALE

1) È costituita l’Associazione “ORIZZONTE” in sigla “ORO”, e con descrizione del simbolo: ‘nel cerchio con contorno rosso in campo per metà arancione e per metà giallo, è rappresentata la scritta di colore blu chiaro a caratteri maiuscoli “ORIZZONTE”, con sotto due linee parallele color blu chiaro di lunghezza differente. L’Associazione è titolare del nome e del simbolo di “Orizzonte”, regolarmente depositato, e ne amministra l’utilizzo a norma del presente Statuto.

2) L’ Associazione ha sede legale in                          . L’indirizzo potrà essere modificato con deliberazione del Consiglio Direttivo, all’unanimità dei voti dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo potrà, inoltre, istituire e/o sopprimere eventuali sedi operative.

ARTICOLO 2

SCOPO E DURATA

1) “ORIZZONTE” è un’Associazione nazionale politica non riconosciuta senza scopo di lucro, con durata illimitata.

ARTICOLO 3

VALORI E FINALITA’

1) “ORIZZONTE” è un’Associazione che ha il fine di promuovere un suo programma politico (il Manifesto dei Valori) su scala nazionale, nel rispetto dei principi costituzionali e della legge; riconoscendosi in un modello di società democratico, partecipato, laico, antifascista, non violento, solidale.

ARTICOLO 4

ATTIVITA’ PRINCIPALI

1) “ORIZZONTE” nell’obiettivo di perseguire il suo scopo realizza: – attività di studio, proposte culturali e di formazione, attività informative partecipate e propositive, attività sociali e mutualistiche, iniziative di raccolta fondi, campagne politiche e partecipazioni alle consultazioni elettorali di ogni tipo (elezioni europee, politiche, regionali, provinciali e comunali). L’attività dell’Associazione è improntata al rispetto delle disposizioni di Legge a tutela della riservatezza, della protezione dei dati personali e della vita privata degli iscritti.

CAPO II

GLI ASSOCIATI

ARTICOLO 5

CHI PUO’ ISCRIVERSI

1) Si possono iscrivere le persone fisiche che abbiano compiuto anni diciotto e si riconoscano nei valori e negli scopi dell’Associazione, che godono dei diritti civili, che non abbiano a loro carico processi penali, o di qualsiasi altro tipo, che possano ledere la reputazione dell’Associazione e dei suoi iscritti e che non risultino, all’atto dell’iscrizione, aderenti o comunque esponenti di altri partiti politici e/o associazioni aventi oggetto o finalità in contrasto con quelli dell’Associazione.

2) L’iscrizione a “ORIZZONTE” è individuale ed ha durata annuale. La quota da versare dall’associato viene decisa ogni anno dal Tesoriere nazionale, con comunicazione da far pervenire agli associati entro la fine dell’esercizio precedente. In caso di mancata comunicazione, si intende valido l’importo del passato esercizio sociale.

3) L’associato che ricopre qualsiasi tipo di carica monocratica o collegiale, a livello nazionale o territoriale, deve rinnovare l’adesione entro i primi tre mesi dell’anno, pena la decadenza dalla carica.

4) L’associato che non rinnova entro i primi sei mesi dell’anno la propria adesione viene cancellato dal registro degli iscritti di “ORIZZONTE”.

ARTICOLO 6

DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

1) Gli associati dell’Associazione s’impegnano a promuovere e rispettare il Manifesto dei Valori, lo Statuto e il Regolamento Interno e le deliberazioni adottate dagli organi associativi.

2) Gli associati dell’Associazione hanno diritto a partecipare alle attività di “ORIZZONTE”, contribuire alle iniziative, sostenere le campagne politiche e conoscere i lavori degli organi associativi, avere diritto di proposta e di decisione in Assemblea nazionale nei modi stabiliti dallo Statuto e dal Regolamento Interno.

3) Il Consiglio di Sorveglianza decide in merito a dispute tra i singoli associati o tra associati e l’Associazione nei modi stabiliti dallo Statuto e dal Regolamento Interno.

4) Durante l’esercizio gli associati verranno chiamati a esprimersi, sia in Assemblea nazionale, che al di fuori di questa, su proposte inerenti alla vita interna e all’attività svolta dall’Associazione.

5) Solamente gli associati potranno avere diritto a far parte degli organi interni dell’Associazione.

6) Gli Associati dovranno versare obbligatoriamente la quota annuale di iscrizione, pena la decadenza dal registro degli Associati.

ARTICOLO 7

DOMANDA DI ISCRIZIONE

1) La domanda di iscrizione all’Associazione è individuale e sottoscritta personalmente dal futuro associato. L’adesione all’Associazione può essere effettuata mediante iscrizione online da effettuarsi sulla base delle indicazioni meglio dettagliate sul sito Internet dell’Associazione stessa. Chi fosse sprovvisto dei mezzi idonei per l’adesione telematica, può appoggiarsi al circolo territoriale di zona e completare la procedura di iscrizione attraverso la figura del segretario di circolo.

2) L’aspirante aderente all’Associazione, contestualmente alla domanda di iscrizione (adesione), sottoscrive il presente Statuto, il Manifesto dei Valori, il Regolamento Interno e le norme sul diritto alla privacy dei dati personali; assumendo l’impegno a rispettarli e adempiere i doveri in essi previsti, compreso quello di pagare la quota associativa.

3) La domanda di iscrizione si considera completata una volta effettuato il pagamento della quota, con la quale il potenziale iscritto diventa associato a tutti gli effetti.

ARTICOLO 8

PERDITA DELLA QUALITA’ DI ASSOCIATO

1) Il Consiglio di Sorveglianza può, con decisione motivata e compiuti tutti gli accertamenti necessari che certificano l’avvenuta irregolarità, deliberare l’esclusione di un associato nei seguenti casi: quando assume gravi comportamenti incompatibili con i principi del Manifesto dei Valori, dello Statuto, del Regolamento Interno e quando questi sia rinviato a giudizio per un reato penale o per reati che possano compromettere la reputazione dell’Associazione e dei suoi associati.

2) Il Regolamento Interno disciplina l’iter che può portare all’esclusione dell’associato.

3) La decisione presa dal Consiglio di Sorveglianza non è appellabile.

CAPO III

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 9

ELENCO DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI

1) Gli organi nazionali di “ORIZZONTE” sono:

  • Assemblea nazionale
  • Consiglio direttivo
  • Segretario nazionale
  • Presidente dell’Assemblea nazionale
  • Tesoriere nazionale
  • Consiglio di Sorveglianza
  • Consiglio di Garanzia Elettorale

 

ARTICOLO 10

ASSEMBLEA NAZIONALE

1) L’Assemblea nazionale è l’organo sovrano dell’Associazione, che è costituito da tutti gli associati con iscrizione in corso di validità al momento della sua convocazione, i quali hanno diritto di parola e di voto.

2) L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Assemblea nazionale, che ne dà notizia con un preavviso di 30 (trenta) giorni e può avvenire a mezzo di lettera, fax, email o tramite altri canali dell’Associazione. L’avviso deve contenere luogo fisico o la piattaforma informatica online ove si svolgerà, data, orario, argomenti oggetto della votazione posti all’O.d.g., le modalità di voto e in caso di assemblea online anche i termini entro i quali ciascun partecipante all’Assemblea può far pervenire eventuali osservazioni e/o considerazioni e/o opinioni come infra definiti, la data iniziale e finale della votazione. In caso di Assemblea che si svolga in luogo fisico, è consentita la partecipazione all’Assemblea anche mediante audioconferenza e/o mediante teleconferenza. L’Assemblea, in ogni caso, si considera tenuta nel luogo ove si trovano il Presidente dell’assemblea nazionale e il segretario predisposto alla redazione del verbale. Le decisioni dell’Assemblea possono essere adottate anche mediante consultazione scritta di tipo referendario, anche telematica online, ovvero mediante consenso espresso per iscritto, anche in via telematica online. Le procedure di consultazione e acquisizione del consenso espresso non sono soggette a particolari vincoli formali purché a ciascun associato sia assicurato il diritto ad essere adeguatamente informato sugli argomenti all’O.d.g. e di partecipare alla decisione. A tal fine ciascun partecipante all’Assemblea avrà la facoltà di far pervenire con le modalità che verranno indicate sull’avviso di convocazione eventuali osservazioni e/o considerazioni e/o opinione. Il Presidente dell’Assemblea nazionale, tenuto eventualmente conto delle eventuali osservazioni e/o considerazioni e/o opinioni ricevute, predispone una proposta di delibera da sottoporre alla votazione dell’Assemblea. La variazione o l’aggiunta di punti all’O.d.g. proposto sono valutati nell’ambito dell’Assemblea medesima e se non urgenti rinviati alla discussione per l’Assemblea successiva.

3) L’Assemblea è presieduta dal Presidente, che cura il rispetto dell’O.d.g., l’ordine e i tempi degli interventi nonché le modalità di svolgimento e votazione dell’Assemblea. Il Presidente nel corso dell’Assemblea si avvarrà di un segretario per la redazione del verbale assembleare da inviare a tutti gli Associati.

4) L’Assemblea deve essere convocata, in luogo fisico o su piattaforma informatica online, almeno una volta l’anno, pena decadenza del Presidente dell’Assemblea nazionale, che non ha provveduto ai suoi doveri stabiliti da norma statutaria.

5) L’Assemblea elegge il Segretario nazionale, il Presidente dell’Assemblea nazionale, il Tesoriere nazionale, i membri del Consiglio di Sorveglianza e, solo nei casi previsti dallo Statuto, almeno un consigliere di Garanzia Elettorale. Può sottoporre all’attenzione del Consiglio di Garanzia Elettorale eventuali nominativi per la sua integrazione.

6) Per modificare l’Atto costitutivo e lo Statuto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per modificare il regolamento interno occorrerà la sola maggioranza semplice dei presenti.

7) In tutti gli altri casi, l’Assemblea nazionale, per l’approvazione dei singoli punti di cui all’O.d.g., si esprime sempre a maggioranza semplice dei partecipanti.

8) L’Assemblea nazionale è chiamata a esprimersi, con maggioranza semplice, sul rendiconto consuntivo e preventivo predisposto dal Tesoriere nazionale.

9) Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza di voti qualunque sia il numero degli intervenuti salvo quanto diversamente previsto.

10) La partecipazione all’Assemblea nazionale è consentita sia in presenza sia mediante mezzi di telecomunicazione come sopra indicato ovvero si considera valida l’espressione del voto per
corrispondenza o in via elettronica, quando previsto. L’associato che esprime il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica si considera intervenuto in Assemblea.

11) Ciascun associato potrà farsi rappresentare nell’Assemblea nazionale da un altro associato mediante delega scritta. Ciascun associato potrà rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

ARTICOLO 11

CONSIGLIO DIRETTIVO

1) Il Consiglio direttivo è composto dal Segretario nazionale, dal Presidente dell’Assemblea nazionale e dal Tesoriere nazionale; con lo scopo di coordinare al meglio i compiti tra le tre cariche monocratiche, al fine di rendere più efficiente ed efficace l’attività dell’Associazione. Il Consiglio direttivo resta in carica per cinque anni. Ogni membro è rieleggibile per non più di tre mandati consecutivi.

2) Gli argomenti trattati all’interno del Consiglio direttivo devono essere messi prontamente a conoscenza di tutti gli associati dell’Associazione.

3) Il Consiglio direttivo, anche su suggerimento degli iscritti, è l’unico organo preposto a fare proposte di modifica dell’Atto Costitutivo, dello Statuto e del Regolamento Interno, in previsione di cambiamenti legislativi, dimensionali dell’Associazione o per un miglior raggiungimento dello scopo associativo. Le modifiche dell’Atto Costitutivo, statutarie e del regolamento interno proposte, previo assenso unanime del Consiglio Direttivo, dovranno essere votate per la loro approvazione dall’Assemblea nazionale con le maggioranze previste dallo Statuto.

ARTICOLO 12

IL SEGRETARIO NAZIONALE

1) Il Segretario nazionale è il rappresentante politico dell’Associazione, ne esprime l’indirizzo politico sulla base del Manifesto dei Valori adottato. Il Segretario nazionale è responsabile della circolazione, diffusione e pubblicazione delle comunicazioni interne dell’Associazione sui canali ufficiali dello stesso.

2) Il Segretario nazionale, con motivazione scritta al Consiglio di Sorveglianza, può annullare una proposta, avallata da un iscritto o votata dall’Assemblea nazionale, di modifica del Manifesto dei Valori se questa è in contrasto coi valori fondanti dell’Associazione.

3) Il Segretario nazionale viene eletto dall’Assemblea nazionale, resta in carica per 5 (cinque) anni e può essere rieletto per un massimo di 2 (due) volte consecutive. In caso di subentro nella carica durante il quinquennio, per il sostituto non è da considerarsi mandato pieno, e quindi potrà essere rieletto per tre volte consecutive.

4) Il Segretario nazionale può avvalersi di una segreteria per una gestione più efficiente dell’Associazione.

5) Il Segretario nazionale è l’unica carica preposta a decidere sull’ingresso nell’Associazione del potenziale iscritto.

6) Il Consiglio di Sorveglianza controlla che il Segretario nazionale si attenga, nella sua attività di indirizzo politico, a quanto stabilito da Statuto e Regolamento Interno. In caso l’Organo riscontrasse violazioni del Segretario nazionale sul rispetto di norme statutarie e del Regolamento Interno, questi potrà far votare all’Assemblea nazionale la decadenza e l’eventuale esclusione dello stesso dall’Associazione. L’Assemblea nazionale si esprimerà a maggioranza semplice.

ARTICOLO 13

IL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA NAZIONALE

1) Il Presidente dell’Assemblea nazionale è il rappresentante legale dell’Associazione, è la figura di garanzia degli associati, che attesta il corretto svolgimento dell’Assemblea nazionale e della vita interna dell’Associazione.

2) Il Presidente convoca l’Assemblea nazionale nei modi stabiliti precedentemente dallo Statuto e ne dirige i lavori.

3) Il Presidente dell’Assemblea nazionale viene eletto dall’Assemblea nazionale, resta in carica per 5 (cinque) anni e può essere rieletto per un massimo di 2 (due) volte consecutive. In caso di subentro
nella carica durante il quinquennio, per il sostituto non è da considerarsi mandato pieno, e quindi potrà essere rieletto per tre volte consecutive.

4) Il Consiglio di Sorveglianza controlla che il Presidente nazionale dell’Assemblea si attenga, nel compiere gli atti di sua esclusiva e piena responsabilità, a quanto stabilito da Statuto e Regolamento Interno. In caso l’Organo riscontrasse violazioni del Presidente dell’Assemblea nazionale sul rispetto di norme statutarie e del Regolamento Interno, questi potrà far votare all’Assemblea nazionale la decadenza e l’eventuale esclusione dello stesso dall’Associazione. L’Assemblea nazionale si esprimerà a maggioranza semplice.

5) Il Presidente, entro 4 (quattro) mesi dal termine della scadenza naturale del mandato del Segretario nazionale, indice la data in cui l’Assemblea nazionale si deve riunire per il rinnovo di tutte le cariche elettive. Inoltre, sempre entro 4 (quattro) mesi dal termine della scadenza naturale del mandato del Segretario nazionale, deve fissare il periodo entro cui i circoli territoriali dovranno eleggere le rispettive nuove cariche territoriali che, come previsto da Statuto, cessano il loro mandato al rinnovo degli organi associativi nazionali. L’elezione delle cariche territoriali avverrà dopo il rinnovo degli organi nazionali.

6) In caso in cui una delle altre due cariche monocratiche o uno o più Consiglieri di Sorveglianza presentino le dimissioni, il Presidente dell’Assemblea nazionale provvederà a indire nuove elezioni entro 30 (trenta) giorni dalle data delle dimissioni, convocando un’Assemblea nazionale straordinaria.

7) In caso di indisposizione temporanea del Presidente dell’Assemblea Nazionale, in sede di Assemblea nazionale, il Consigliere di Sorveglianza più anziano ne farà le veci.

ARTICOLO 14

IL TESORIERE NAZIONALE

1) Il Tesoriere nazionale gestisce il patrimonio e le attività economiche dell’Associazione; adempie a tutte le procedure fiscali e burocratiche inerenti al raggiungimento dello scopo associativo, rispettando sempre i poteri concessi da Statuto e Regolamento Interno, pena la decadenza dalla carica ed eventuale esclusione dall’Associazione.

2) Il Tesoriere nazionale si occupa della gestione di conti correnti bancari e postali.

3) Viene eletto dall’Assemblea nazionale, resta in carica per 5 (cinque) anni e può essere rieletto per un massimo di 2 (due) volte consecutive. In caso di subentro nella carica durante il quinquennio, per il sostituto non è da considerarsi mandato pieno, e quindi potrà essere rieletto per tre volte consecutive.

4) Il Tesoriere riferisce periodicamente al Consiglio Direttivo e al Consiglio di Sorveglianza circa le operazioni da lui svolte; annualmente presenterà all’Assemblea nazionale il rendiconto consuntivo, il rendiconto preventivo e eventuali documenti annessi, per la loro approvazione. Prima di portare i vari documenti all’approvazione dell’Assemblea, il Tesoriere nazionale li dovrà presentare al Consiglio direttivo per l’approvazione unanime; e quindi firmati successivamente dal Presidente dell’Assemblea nazionale.

5) L’apertura dei conti correnti dei circoli territoriali a nome “ORIZZONTE” deve essere autorizzata dal Tesoriere nazionale; dopo di che il rappresentante legale provvederà ad aprire il conto e delegherà alla sua gestione il tesoriere del circolo locale.

6) Il Consiglio di Sorveglianza controlla che il Tesoriere nazionale si attenga, nel compiere gli atti di sua esclusiva e piena responsabilità, a quanto stabilito da Statuto e Regolamento Interno. In caso l’Organo riscontrasse violazioni del Tesoriere nazionale sul rispetto di norme statutarie e del Regolamento Interno, questi può far votare all’Assemblea nazionale la decadenza e l’eventuale esclusione dello stesso dall’Associazione. L’Assemblea nazionale si esprime a maggioranza semplice.

ARTICOLO 15

IL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA

1) Il Consiglio di Sorveglianza è un organo collegiale che ha il compito di controllare che tutti gli associati rispettino lo Statuto e il Regolamento Interno utilizzando gli atti ispettivi più idonei, per scoprire eventuali violazioni a danno dell’Associazione e degli altri associati. Gli atti ispettivi possono essere svolti da ogni singolo consigliere di sorveglianza. Eventuali riscontri di ogni singolo membro dovranno essere messi a conoscenza dell’intero consiglio.

2) Il Consiglio di Sorveglianza è formato da 9 (nove) membri eletti dall’Assemblea nazionale; i membri restano in carica per 5 (cinque) anni e possono essere rieletti per un massimo di 2 (due) volte consecutive. In caso di subentro nella carica durante il quinquennio, per il sostituto non è da considerarsi mandato pieno, e quindi potrà essere rieletto per tre volte consecutive. L’elezione dei membri è disciplinata dal Regolamento Interno.

3) Il Consiglio di Sorveglianza può chiedere in qualsiasi momento informazioni alle tre cariche monocratiche sull’andamento dell’attività da loro svolta per il raggiungimento dello scopo associativo. In caso rilevasse violazioni di norme statutarie o del Regolamento Interno, potrebbe, con votazione a maggioranza assoluta, far votare all’Assemblea nazionale la decadenza e l’eventuale esclusione dello stesso dall’Associazione. L’Assemblea nazionale si esprimerà a maggioranza semplice.

4) Il Consiglio di Sorveglianza che rilevi comportamenti non conformi allo Statuto e al Regolamento Interno da parte di un associato, dopo le dovute verifiche e sentito l’associato stesso, ne può ordinare l’espulsione.

5) Il Consiglio di Sorveglianza può annullare gli atti approvati dall’Assemblea nazionale se contrari a Statuto e Regolamento Interno.

6) Il Consiglio di Sorveglianza, essendo un organo collegiale, approva i propri provvedimenti con il consenso della maggioranza assoluta dei membri.

7) Il Consiglio di Sorveglianza interviene anche nelle dispute tra associati e tra associati e gli Organi dell’Associazione.

8) Un membro del Consiglio di Sorveglianza, quando assume gravi comportamenti incompatibili con i principi del Manifesto dei Valori, dello Statuto, del Regolamento Interno e quando questi sia rinviato a giudizio per reati penali che possano compromettere la reputazione dell’Associazione e dei suoi Associati, può essere fatto decadere dalla carica ed eventualmente estromesso dall’Associazione su indicazione del Consiglio di Garanzia Elettorale. La maggioranza dei membri del Consiglio di Garanzia Elettorale comunicherà al Presidente dell’Assemblea Nazionale di indire entro 30 giorni un’assemblea straordinaria a finché l’assemblea si esprima con votazione a maggioranza semplice sulla decadenza e/o estromissione del consigliere suddetto.

9) Un membro che si trovasse in conflitto di interessi con le decisioni da approvare lo deve far presente, e non deve esprimere il proprio voto. In caso contrario, se il suo voto fosse decisivo per l’approvazione dell’atto, questo verrebbe dichiarato nullo.

10) Le decisioni prese dal Consiglio di Sorveglianza in merito alle dispute tra associati e tra associati e Organi dell’Associazione non sono appellabili.

11) In caso di dimissioni, o morte del Presidente dell’Assemblea nazionale il Consiglio di Sorveglianza provvederà a indire nuove elezioni entro 30 (trenta) giorni in sede di Assemblea straordinaria. Quest’ultima potrà essere altresì convocata per votare la decadenza e/o l’estromissione del Presidente dell’assemblea nazionale dall’Associazione.

ARTICOLO 16

IL CONSIGLIO DI GARANZIA ELETTORALE

1) Il Consiglio di Garanzia Elettorale è un organo collegiale nominativo, detentore del simbolo e del nome dell’Associazione, per conto della quale agisce. Ha il compito di approvare la presentazione delle liste e delle candidature alle competizioni elettorali, nonché il programma e alleanze con cui questi intendono presentarsi; nonché approvare eventuali sostegni a liste o candidati laddove “ORIZZONTE” non fosse presente alla competizione elettorale. Il Consiglio delibera con maggioranza semplice dei membri.

2) Il Consiglio di Garanzia Elettorale ha altresì il compito di tutelare il raggiungimento dello scopo associativo, adottando i provvedimenti da questo ritenuti più idonei.

3) Un membro che si trovasse in conflitto di interessi con le decisioni da approvare è tenuto a farlo presente, e non deve esprimere il proprio voto. In caso contrario, se il suo voto fosse decisivo per l’approvazione dell’atto, questo verrebbe dichiarato nullo.

4) Il Consiglio può essere integrato con altri associati con decisione della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio.

5) Il minimo numero di componenti del Consiglio di Garanzia Elettorale è di 3 (tre) e il massimo è di 21 (ventuno) associati. Nel biennio dovranno essere nominati 3 (tre) nuovi Consiglieri di Garanzia Elettorale fino al raggiungimento del numero massimo previsto. Laddove il Consiglio di Garanzia Elettorale si trovasse con un numero inferiore a tre membri al suo interno, gli associati chiamati in Assemblea nazionale straordinaria dovranno eleggere i nuovi consiglieri di Garanzia Elettorale al fine di raggiungere il numero minimo; questo a meno che, nei successivi 30 (trenta) giorni, gli eventuali consiglieri di Garanzia rimasti non provvedano a nominarne di nuovi.

6) Un membro del Consiglio di Garanzia Elettorale, quando assume gravi comportamenti incompatibili con i principi del manifesto dei valori, dello statuto, del regolamento interno e quando questi sia rinviato a giudizio per reati penali che possano compromettere la reputazione dell’Associazione e dei suoi Associati, può essere fatto decadere dalla carica ed eventualmente estromesso dall’Associazione su indicazione del Consiglio di Sorveglianza. La maggioranza dei membri del Consiglio di Sorveglianza comunicherà al Presidente dell’Assemblea Nazionale di indire entro 30 giorni un’assemblea straordinaria a finché l’assemblea si esprima con votazione a maggioranza semplice sulla decadenza e/o estromissione del consigliere suddetto.

7) Il Consiglio di Garanzia Elettorale, contestualmente alla segnalazione al Consiglio di Sorveglianza di una violazione da parte di un associato delle norme dell’Associazione, ha facoltà, con maggioranza assoluta, di sospendere l’associato nel rappresentare l’Associazione all’interno e all’esterno della stessa, facendogli perdere al contempo tutti i diritti previsti dallo Statuto e dal Regolamento Interno da questi goduti.

8) Il Consiglio di Garanzia Elettorale controlla che gli eletti, facenti parte dell’Associazione, rispettino il programma per cui sono stati chiamati a rappresentare “ORIZZONTE” nelle Istituzioni.

9) Le decisioni del Consiglio di Garanzia Elettorale sono sempre prese a maggioranza assoluta e non sono appellabili.

CAPO IV

I RAPPRESENTANTI NELLE ISTITUZIONI

ARTICOLO 17

SCELTA DEI CANDIDATI ALLE ELEZIONI

1) Gli associati che intendono candidarsi nelle liste elettorali dell’Associazione “ORIZZONTE” lo possono fare solo nel territorio o nella circoscrizione di residenza, salvo deroga motivata al Consiglio di Garanzia Elettorale al momento della presentazione della lista. Saranno i circoli territoriali a esprimere con votazione interna i propri rappresentanti di riferimento. Dove non presenti le organizzazioni territoriali, starà al Segretario nazionale cercare di trovare le candidature più idonee per rappresentare il territorio. L’associato può essere candidato per un massimo di 3 (tre) volte consecutive per la stessa carica istituzionale salvo diversa disposizione di legge.

2) Chi intende candidarsi deve seguire i valori e i principi stabiliti dall’Associazione e dal programma sottoscritto e approvato dal Consiglio di Garanzia Elettorale.

3) Nel caso in cui a una competizione elettorale non fosse presente la lista dell’Associazione e un associato volesse candidarsi in un’altra lista, questi deve ottenere l’approvazione dal Consiglio di Garanzia Elettorale. All’interno della lista l’associato deve portare avanti le istanze dell’Associazione e rendere conto della sua attività solo a essa.

4) Qualsiasi candidato non deve essere soggetto ad alcun procedimento, in qualunque grado di giudizio, in corso.

5) Alle elezioni politiche nazionali è compito del Segretario nazionale inoltrare al Consiglio di Garanzia Elettorale i nomi dei candidati nella/e lista/liste di “ORIZZONTE” (sulla base della Legge elettorale) e proporre sempre a quest’ultimo la possibilità di far parte di una coalizione.

ARTICOLO 18

COMPORTAMENTO DA TENERE DEGLI ELETTI

1) Gli eletti nelle liste dell’Associazione, quando possibile in virtù delle leggi elettorali, devono formare un gruppo chiamato “ORIZZONTE”.

2) Gli eletti devono portare avanti nelle Istituzioni i principi e i valori stabiliti dall’Associazione e dal programma presentato al Consiglio di Garanzia Elettorale.

3) Gli eletti che non rispettano il mandato elettorale saranno espulsi dal gruppo e dall’Associazione e verranno invitati a dimettersi dalla carica elettiva.

CAPO V

ORGANIZZAZIONI TERRITORIALI

ARTICOLO 19

I CIRCOLI TERRITORIALI

1) I circoli territoriali sono le strutture organizzative locali dell’Associazione. Gli associati del circolo eleggono segretario, presidente e tesoriere; questi resteranno in carica fino al rinnovo degli organi nazionali.

2) Per costituire un circolo servono minimo 5 (cinque) iscritti; tra questi dovranno essere eletti un segretario, un presidente e un tesoriere. Spetta al Segretario nazionale dare l’approvazione per la costituzione del circolo territoriale. Al Segretario nazionale è data altresì facoltà di sciogliere un circolo territoriale.

3) Le procedure per la costituzione del circolo territoriale e per l’elezione delle cariche sono disciplinate dal Regolamento Interno.

4) Il segretario di circolo è il riferimento politico nel territorio di appartenenza del circolo e porta avanti le istanze dell’Associazione in loco. Convoca le assemblee di circolo e stabilisce gli ordini del giorno. Sarà suo compito tenere informati gli associati del circolo sulle attività dell’Associazione e aiutare i futuri aderenti a iscriversi all’Associazione. Per compiere al meglio la propria azione politica, può nominare una propria segreteria. Il Segretario nazionale può in qualsiasi momento chiedere informazioni circa l’attività svolta dal segretario di circolo.

5) Il presidente del circolo territoriale ha il compito di presiedere e dirigere l’Assemblea territoriale. Il Presidente dell’Assemblea nazionale può in qualsiasi momento chiedere informazioni circa l’attività svolta dal presidente del circolo.

6) Il tesoriere del circolo dovrà amministrare le risorse finanziarie locali. Il Tesoriere nazionale potrà in qualsiasi momento chiedere informazioni circa l’attività svolta dal tesoriere del circolo. Il Tesoriere nazionale, valutando l’andamento finanziario dell’Associazione e il tipo di richiesta avanzata dal circolo territoriale, potrà supportare, previa autorizzazione dell’intero Consiglio Direttivo, iniziative e campagne locali.

7) Quando più circoli territoriali sono impegnati nella stessa consultazione elettorale, prima di prendere qualsiasi decisione da inviare al Consiglio di Garanzia Elettorale in merito ad approvazione di candidati, liste e programmi di “ORIZZONTE” o eventuali appoggi esterni, questi si dovranno consultare e deliberare a maggioranza semplice. Il Segretario nazionale dovrà favorire il coordinamento fra i Segretari di circolo.

8) Ogni circolo territoriale potrà adottare un proprio regolamento interno; quest’ultimo non dovrà contenere norme che possano entrare in conflitto con lo Statuto e il Regolamento Interno dell’Associazione.

ARTICOLO 20

CIRCOLO NAZIONALE

1) Gli associati che non fanno parte di nessun circolo, nel mentre che si costituisca una struttura territoriale anche nella loro zona, faranno parte del Circolo nazionale, sotto la guida del Consiglio Direttivo.

CAPO VI

PATRIMONIO E FINANZE-REGOLAMENTI-SCIOGLIMENTO

ARTICOLO 21

PATRIMONIO

1) Il patrimonio dell’Associazione “ORIZZONTE” è costituito da:

a) le quote associative
b) i beni acquistati direttamente dall’Associazione
c) i contributi, le donazioni, i lasciti, le elargizioni e altri eventuali contributi provenienti da altri soggetti
d) proventi di campagne di autofinanziamento

2) È fatto divieto di distribuire, anche in forma indiretta, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve e capitale durante la vita dell’Associazione.

3) Nessun associato appartenente a qualsiasi carica riceverà alcun tipo di stipendio o altra forma di remunerazione.

ARTICOLO 22

FINANZIAMENTI E TRASPARENZA

1) Le attività dell’Associazione si adeguano al principio della trasparenza. In particolare, è data la più ampia pubblicità possibile ai lavori e documenti degli organi associativi. In particolare il Tesoriere nazionale sarà responsabile di informare gli associati sulle disponibilità finanziarie dell’Associazione e della gestione economica e patrimoniale delle sue attività.

2) Qualsiasi associato che ne fa richiesta può accedere agli atti degli organi associativi.

3) Tutti gli atti degli organi associativi, le comunicazioni e i documenti relativi alla vita associativa sono riservati ai soli associati e ne è fatto assoluto divieto di divulgazione all’esterno.

4) Il Consiglio Direttivo convalida gli atti di spesa all’unanimità con verbale da pubblicare sui canali ufficiali dell’Associazione in modo che tutti gli associati ne siano a conoscenza. Senza l’assenso unanime del Consiglio Direttivo l’atto di spesa si intende effettuato non a nome dell’Associazione e ne rispondono all’organizzazione le singole cariche per il danno eventualmente procurato.

5) Gli associati che impegnano l’Associazione a effettuare spese non concordate con il Consiglio Direttivo si assumono personalmente l’onere di spesa.

ARTICOLO 23

ESERCIZIO FINANZIARIO

1) L’esercizio finanziario si apre il 1° (primo) gennaio e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

2) Alla fine di ogni esercizio finanziario il Tesoriere nazionale redige il rendiconto consuntivo e quello preventivo.

3) I rendiconti dovranno essere approvati dall’Assemblea nazionale entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio o, in caso di difficoltà nella convocazione dell’Assemblea stessa, entro il termine non superiore a sei mesi.

ARTICOLO 24

SCIOGLIMENTO

1) Lo scioglimento dell’Associazione “ORIZZONTE” è deciso dall’Assemblea nazionale con il voto favorevole dei tre quarti dei propri associati.

2) La decisione di scioglimento dell’Associazione rende indisponibile la cessione del simbolo e del nome “ORIZZONTE” a qualunque soggetto.

3) Contestualmente o in seguito alla decisione di scioglimento l’Assemblea nazionale nomina uno o più liquidatori per la devoluzione del patrimonio dell’Associazione.

4) Il patrimonio dell’Associazione, in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, sarà comunque devoluto ad attività o formazione politica che persegua le stesse finalità di “ORIZZONTE” scelte e identificate dal Consiglio di Garanzia Elettorale.

CAPO VII

MEZZI DI COMUNICAZIONE

ARTICOLO 25

I CANALI UFFICIALI DELL’ASSOCIAZIONE

1) Il sito ufficiale dell’Associazione è www.lorizzonte-oro.it. Altri siti accostati diversi da quello indicato sono da ritenersi estranei all’Associazione.

2) Le mail ufficiali sono:
– del Segretario nazionale segretario@lorizzonte-oro.it
– del Presidente nazionale presidente@lorizzonte-oro.it
– del Tesoriere nazionale tesoriere@lorizzonte-oro.it
– del Consiglio Direttivo direttivo@lorizzonte-oro.it
– del Consiglio di Sorveglianza sorveglianza@lorizzonte-oro.it
– del Consiglio di Garanzia Elettorale garanziaelettorale@lorizzonte-oro.it
– posta elettronica certificata generale istituzionale orizzonte@pec.lorizzonte-oro.it

CAPO VIII

REGOLAMENTO INTERNO

ARTICOLO 26

ADOZIONE DEL REGOLAMENTO INTERNO

1) L’Assemblea nazionale adotta il Regolamento Interno.

ARTICOLO 27

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1) Per tutte le controversie concernenti i rapporti tra associati o organi dell’Associazione, le parti si obbligano a ricorrere al procedimento di mediazione disciplinato da regolamento di mediazione di Organismo scelto di comune accordo e gradito dalle parti, ove la controversia non sia già stata risolta dal Consiglio di Sorveglianza.

CAPO IX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1) La tessera dell’Associazione, che spetta a ciascun associato ad iscrizione avvenuta, verrà consegnata a partire dall’esercizio 2021 (duemila ventuno), con il rinnovo dell’iscrizione. L’anno associativo successivo all’approvazione del presente statuto si chiuderà in data 31 (trentuno) dicembre 2021 (duemila ventuno). Successivamente l’anno associativo coinciderà con l’anno solare.

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